Assicurazione Sociale per l’ Impiego
ASpI (Assicurazione Sociale per l’Impiego)
L’ASPI dal 1° gennaio 2013 al 30 aprile 2015 ha sostituito la DS non agricola a requisiti normali e ridotti, la ds speciale edile e gradualmente l’indennità di mobilità .
BENEFICIARI:
L’ambito di applicazione viene esteso alla totalità dei lavoratori dipendenti compresi apprendisti e soci lavoratori di cooperativa e conferma la tutela ai dipendenti della P.A. con contratto a tempo determinato.
REQUISITI:
I requisiti ricalcano quelli della vecchia Disoccupazione :
- almeno 2 anni di anzianità assicurativa
- 52 settimane di contributi nel biennio
- essere in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni
DURATA:
La durata a regime sarà di 12 mesi per chi ha meno di 55 anni e 18 mesi per gli altri.
La fase di transizione la durata sarà:
Età | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
<50 anni | 8 | 8 | 10 | A regime 12 |
50-54 anni | 12 | 12 | 12 | A regime 12 |
55 e oltre | 12 | 14 | 16 | A regime 18 |
L’IMPORTO
A base di calcolo viene presa la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni divisa per il numero delle settimane di contribuzione effettivamente versate e moltiplicata per 4.33.
L’importo sarà pari al 75% per la parte di retribuzione fino a € 1192,98 più un eventuale 25% per la parte di retribuzione eccedente i € 1192,98, con un massimale di € 1165,58.
E’ prevista una riduzione del 15%dopo i primi 6 mesi di fruizione e un ulteriore decurtazione del 15% dopo il 12° mese.
DOMANDA E DECORRENZA
Per fruire dell’indennità i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda, esclusivamente in via telematica, all’INPS, entro il termine di due mesi dalla data di spettanza del trattamento (8 giorni + 2 mesi).
L’indennità di cui al comma 1 spetta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro ovvero dal giorno successivo a quello in cui sia stata presentata la domanda.
NUOVA OCCUPAZIONE
In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l’indennità ASpI è sospesa d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, fino ad un massimo di sei mesi; al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore a sei mesi l’indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.
Nei casi di sospensione, i periodi di contribuzione legati al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai fini di un nuovo trattamento nell’ambito dell’ASpI o della mini-ASpI.
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